Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12605 del 22/05/2018 (Rv. 648878 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Controricorso notificato telematicamente - Mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna - Conseguenze - Spese di lite a favore del controricorrente - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo PEC e sia versata in atti solo una sua copia analogica e finanche una copia analogica del messaggio di posta elettronica con cui questo sarebbe stato notificato ma prive dell'attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono state tratte, di cui all'art. 9, comma 1 bis, della l. n. 53 del 1994 e successive integrazioni, non può dirsi sussistente la prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso stesso; sicché, in difetto di altri elementi agli atti da cui desumere univocamente tali circostanze, non possono essere riconosciute le spese alla controricorrente che non abbia svolto altra attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 1, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 5, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)