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Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 06/05/1977 (Rv. 385436 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - FINANZIAMENTI (CREDITO) - IN GENERE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - FINANZIAMENTI EROGATI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE - NORME DELIMITANTI CON TALI FINANZIAMENTI GLI ONERI FINANZIARI IMPUTABILI A CARICO DEI MUTUATARI - CARATTERE IMPERATIVO - CLAUSOLE CONTRASTANTI DEI CONTRATTI DI MUTUO AGEVOLATI - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385436-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - FINANZIAMENTI (CREDITO) - IN GENERE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - FINANZIAMENTI EROGATI PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE - NORME DELIMITANTI CON TALI FINANZIAMENTI GLI ONERI FINANZIARI IMPUTABILI A CARICO DEI MUTUATARI - CARATTERE IMPERATIVO - CLAUSOLE CONTRASTANTI DEI CONTRATTI DI MUTUO AGEVOLATI - NULLITA.*

Hanno carattere imperativo le norme della legislazione speciale sull'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, le quali delimitano gli oneri finanziari imputabili a carico dei mutuatari con i finanziamenti erogati per l'attuazione degli scopi prefissi dal legislatore. Sono percio nulle, ai sensi dell'art 1418, primo comma, cod civ, le clausole dei contratti di mutuo 'agevolatì contrastanti con le norme innanzi menzionate, le quali le sostituiscono ad ogni effetto, di pieno diritto (art 1419, secondo comma, cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 29/12/1948 num. 1482 art. 9, Legge 30/07/1959 num. 623 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)