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Sez. U, Sentenza n. 8355 del 13/10/1994 (Rv. 488080 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI - ASSICURAZIONE DEI CREDITI | Disciplina "ex" legge n. 227 del 1977 - Entrata in vigore in data 11 giugno 1977 - Effetto abrogativo delle precedenti disposizioni abrogative - Decorrenza dal 25 ottobre 1967 - Conseguenze - Credito ammesso a finanziamento agevolato nel luglio 1977 - Assoggettabilità alla legge n. 131 del 1967 anche per i tassi normativamente imposti - Riferimento dal D.M. 23 dicembre 1977 e dei contratti di finanziamento in tema di applicabilità dei saggi di interesse alla legge n. 227 del 1977 - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488080-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI - ASSICURAZIONE DEI CREDITI

La legge n. 227 del 1977, sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione ed all'esecuzione di lavori all'estero, pur essendo entrata in vigore l'11 giugno 1977, vale a dire il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (non essendo previsto un termine diverso per l'inizio della sua obbligatorietà, a norma dell'art. 73 Cost. e dell'art. 10 delle "preleggi"), ha abrogato tutte le precedenti disposizioni con essa incompatibili (anche quelle sul finanziamento e non solo quelle sull'assicurazione dei predetti crediti come risultanti dalla legge n. 131 del 1967) a partire dal 25 ottobre 1967, trascorsi, cioè, sessanta giorni dall'insediamento della Sezione autonoma per il credito all'esportazione dell'I.N.A., a norma dell'art. 38 della citata legge n. 227. Ne deriva che un credito ammesso a finanziamento agevolato nel luglio 1977 è regolato dalla legge n. 131 del 1967 anche per quanto concerne i tassi normativamente imposti ed automaticamente inseribili nei contratti di finanziamento - in sostituzione di clausole eventualmente difformi (artt. 1339 e 1419 cod. civ.) -, essendo irrilevante che il D.M. 23 dicembre 1977 abbia riferito l'applicabilità dei saggi di interesse all'entrata in vigore della legge n. 227 - non potendo detto atto amministrativo andare oltre i limiti fissati dalla richiamata legge - ed essendo, pertanto, irrilevante anche il riferimento alla nuova legge contenuto nei contratti di finanziamento.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 15, Costituzione art. 73, Legge 28/02/1967 num. 131, Legge 24/05/1977 num. 227 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)