diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/09/1972 (Rv. 360481 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MEZZI DI TUTELA ACCORDATI ALL'ACQUIRENTE - POSSIBILITA DI ELIMINAZIONE DEI VIZI - IRRILEVANZA - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - ESTRANEITA ALLA DISCIPLINA DELLA GARANZIA PER VIZI - AUTONOMIA DEI DUE ISTITUTI.*
Stato
decisa il 1972-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360481-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - MEZZI DI TUTELA ACCORDATI ALL'ACQUIRENTE - POSSIBILITA DI ELIMINAZIONE DEI VIZI - IRRILEVANZA - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - ESTRANEITA ALLA DISCIPLINA DELLA GARANZIA PER VIZI - AUTONOMIA DEI DUE ISTITUTI.*

La tutela dell'acquirente, in tema di vizi della cosa venduta, e assicurata, nel sistema disciplinato dagli artt 1490 e segg cod civ, mediante la attribuzione al medesimo di chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, senza che abbia Rilevanza l'eventuale possibilita di ottenere, attraverso l'opera del venditore, l'eliminazione dei difetti lamentati. Del pari e estranea alla garanzia per vizi quella per il buon funzionamento della cosa venduta, che il venditore puo concedere con gli effetti di cui all'art 1512 cod civ: i due istituti sono infatti autonomi, nel senso che il regolamento dettato dalla norma ora citata in tema di garanzia di buon funzionamento non viene in alcun modo in questione se venga invece proposta dal compratore una delle azioni previste dall'art 1492 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)