Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 09/10/1976 (Rv. 382156 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - SCELTA TRA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LA RIDUZIONE DEL PREZZO - ASSOLUTA INIDONEITA DELLA COSA ALL'USO PER CUI E STATA VENDUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINUNCIA TACITA ALLA RISOLUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - SCELTA TRA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LA RIDUZIONE DEL PREZZO - ASSOLUTA INIDONEITA DELLA COSA ALL'USO PER CUI E STATA VENDUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINUNCIA TACITA ALLA RISOLUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Purche ricorrano i presupposti richiesti dall'art 1490 cod civ per la garanzia per vizi occulti (inidoneita della cosa venduta all'uso cui e stata destinata o apprezzabile diminuzione del suo valore), il compratore ha la facolta di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravita del vizio denunziato. Pertanto, la risoluzione del contratto puo essere richiesta anche per la sussistenza di vizi che non importano l'assoluta inidoneita all'uso della cosa venduta o una forte diminuzione del suo valore. La risoluzione medesima e, inoltre, impedita soltanto dalla trasformazione, dall'alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto e non anche dal suo uso anche prolungato da parte del compratore, salvo che da tale uso possa desumersi una tacita rinunzia, da parte del compratore medesimo, all'Azione redibitoria. Siffatta rinunzia, peraltro, e da escludere quando trattasi di un uso normale della cosa, fatto a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito. (V 2786/72, mass n 360481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)