Sez. 2, Sentenza n. 17202 del 24/08/2005 (Rv. 583516 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione provvisoria della patente di guida - Condizioni - Contestazione di una violazione del codice della strada - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Ai sensi del disposto dell'art. 223 cod. della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto postula la contestazione di una violazione del codice della strada, cui è appunto connessa quale misura cautelare, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come inerenti alla circolazione stradale, continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di altri pericoli.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Strada art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)