Sez. 1, Sentenza n. 11377 del 11/10/1999 (Rv. 530574 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione provvisoria ai sensi dell'art. 223 Cod. Strada - Esercizio dell'azione penale - Impugnazione del verbale di contravvenzione - Pregiudizialità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'articolo 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)