Sez. 3, Sentenza n. 21433 del 08/05/2002 Ud. (dep. 31/05/2002) Rv. 221982 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina delle attività trasfusionali - Casa di cura - Legale rappresentante - Responsabilità - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di disciplina per le attività trasfusionali, il reato di cui all'art. 17, comma 1, della legge 4 maggio 1990 n. 107 (nella specie consistito nell'avere conservato per la distribuzione sangue umano in emoteca priva dei requisiti prescritti dal D. M. Sanità 27 dicembre 1990, non ha natura di reato proprio e, pertanto, di esso, qualora si sia verificato nell'ambito di una casa di cura, risponde anche il legale rappresentante della struttura, a meno che, trattandosi di impresa di grandi dimensioni, non risulti provata la esistenza di una valida delega di funzioni in capo a personale tecnico.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1990 num. 107 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)