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Sez. 2, Sentenza n. 9570 del 14/04/2026 (Rv. 678888-01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Sistema di videosorveglianza - Installato in unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale - Utilizzo - Disciplina applicabile - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678888-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In materia di condominio, qualora un sistema di videosorveglianza sia installato all'interno di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale, il suo utilizzo deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza nonché di limitazione delle finalità di cui all'art. 5 del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), in quanto dà luogo ad un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 della richiamata disciplina; in conseguenza di ciò, l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà singola, con esclusione di ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, inerente alle parti comuni dell'edificio condominiale (quali cortili, pianerottoli, scale, anditi, aree destinate a parcheggio).

Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 4, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)