Sez. 1, Sentenza n. 11080 del 12/12/1996 (Rv. 501250 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Corrispondente debito della P.A. - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Rivalutazione monetaria anche in difetto di prova del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. proc. civ. - Spettanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Il debito della P.A., per l'indennizzo spettante ex art 46 legge n. 2359 del 1865 al proprietario d'immobile che abbia subito danni a seguito della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione monetaria (anche in difetto di specifica deduzione e allegazione del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)