diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18226 del 03/07/2008 (Rv. 604858 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Corrispondente debito della P.A. - Natura - Debito di valore - Sussistenza - Conseguenze - Rivalutazione monetaria anche in difetto di prova del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. proc. civ. - Spettanza.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604858-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Il debito della P.A., per l'indennizzo spettante, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. al proprietario d'immobile che abbia subito danni a seguito della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione monetaria (anche in difetto di specifica deduzione e allegazione del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)