Sez. 2, Sentenza n. 313 del 12/02/1968 Ud. (dep. 23/04/1968) Rv. 107662 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) -APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE -DELLA CIRCOSTANZA DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) -APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE -DELLA CIRCOSTANZA DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CONDIZIONI.*
L'attenuante di cui all'art 62 n 4 cp puo essere applicata al delitto tentato solo quando risulti rigorosamente provato che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di speciale tenuita. (V. 103.921, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)