Sez. 2, Sentenza n. 2260 del 17/11/1969 Ud. (dep. 23/06/1970) Rv. 114608 - 01
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) -APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE -ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) -APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE -ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di delitto tentato, l'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen puo essere riconosciuta soltanto se, essendo le modalita del fatto criminoso idonee a fornire concrete indicazioni sulla entita del danno, risulti rigorosamente dimostrato che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di speciale tenuita. (Conf 107662, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)