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Sez. 6, Sentenza n. 7773 del 12/01/2016 Cc. (dep. 25/02/2016) Rv. 266433 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello - Genericità - Parametri di valutazione.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266433-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione sulla specificità dei motivi deve essere diversamente compiuta quando nell'atto di impugnazione si prospetta un diverso inquadramento giuridico dei fatti, sostanziali o processuali, rispetto a quella fatta dal giudice "a quo", non potendovi essere in questo caso alcuna preclusione a che gli argomenti siano identici a quelli già prospettati in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)