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Sez. 2, Sentenza n. 8345 del 23/11/2013 Cc. (dep. 21/02/2014) Rv. 258529 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello - Motivi - Specificità - Caratteri - "Favor impugnationis" - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258529-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell'atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all'arresto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)