Sez. L, Sentenza n. 3095 del 08/02/2008 (Rv. 601498 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Autisti - Licenziamento per inidoneità al servizio a seguito di infortunio sul lavoro - Giudizio di inidoneità - Parere della commissione medica ex art. 1 del decreto del 23 febbraio 1999, n. 88 - Sindacabilità da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio dei dipendenti di aziende locali di trasporto pubblico, il parere della Commissione medica di cui all'art. 1 del decreto del 23 febbraio 1999, n. 88, concernente il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, non è vincolante per il giudice di merito adito per l'accertamento della illegittimità del licenziamento disposto a seguito di detto accertamento, avendo egli - anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale - il potere di controllare l'attendibilità degli esami sanitari effettuati dalla predetta Commissione, sicché il datore di lavoro, nel momento in cui opera il licenziamento, agisce, come già argomentato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 1998, accollandosi il rischio di impresa avente ad oggetto la possibilità che l'Organo giudicante possa giudicare in modo contrario l'idoneità del dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 23/02/1999 num. 88 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)