Sez. L, Sentenza n. 16195 del 25/07/2011 (Rv. 618659 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Autisti - Licenziamento per inidoneità al servizio a seguito di infortunio sul lavoro - Giudizio di inidoneità - Parere della commissione medica ex art. 29 all. A) r.d. n. 148 del 1931 - Sindacabilità da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio degli autisti dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automobilistica di pubblico trasporto, il parere della Commissione medica di cui all'art. 29 r.d. n. 148 del 1931, all. A), non è vincolante per il giudice di merito adito per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere-dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)