Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 23834 del 15/11/2011 (Rv. 619655 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Retribuzione percepita all'estero - Base del calcolo della pensione - Ricalcolo della pensione finalizzato a ristabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia - Norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU - Non manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla sentenza 31 maggio 2011, Maggio contro Italia, della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, deve essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo, così introducendo, nell'ordinamento, un'interpretazione dell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e successive modificazioni, in senso sfavorevole alle posizioni degli assicurati anche quando parti di giudizi pendenti contro lo Stato nella veste dell'ente previdenziale. Difatti, secondo la menzionata giurisprudenza sovranazionale, benché al legislatore non sia inibito disciplinare, mediante disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo precludono, tranne che per impellenti motivi d'interesse generale che non possono risolversi in considerazioni di carattere meramente finanziario, l'interferenza legislativa arbitraria sui procedimenti giurisdizionali. avvantaggiando la posizione dello Stato e svantaggiando quella delle controparti.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)