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Sez. 1 - , Sentenza n. 9137 del 19/05/2020 (Rv. 657762 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Legittimazione attiva - Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello - Onere a carico dell’appellante - Non contestazione di un appellato - Contumacia di altro appellato - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657762-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

La società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appellati costituiti l'abbia contestata; nel caso in cui detta contestazione sia mancata, ma taluno degli appellati sia rimasto contumace, il giudice può ritenere accertata la successione anche nei confronti di quest'ultimo traendo a tal fine argomenti dalla mancata contestazione di essa da parte degli appellati costituiti. (Nella specie, la S.C., quale giudice del fatto processuale, ha cassato la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da un istituto di credito, per difetto di "legitimatio ad causam", ancorchè le parti costituite in sede di gravame non avessero contestato l'intervenuta fusione per incorporazione che, secondo la prospettazione della banca, valeva a radicare la sua legittimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)