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Sez. U - , Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 (Rv. 661864 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Fusione - Società incorporata - Estinzione - Legittimazione attiva - Esclusione - Intervento della società incorporante - Ammissibilità - Effetti processuali.
Stato
decisa il 2021-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661864-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 105, Direttive del Consiglio CEE 09/10/1978 num. 855, Decreto Legisl. 09/01/2003 num. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/2011 num. 35, Direttive del Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1132, Direttive del Consiglio CEE 26/10/2005 num. 56, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)