Sez. 2, Sentenza n. 512 del 31/01/1996 Cc. (dep. 30/04/1996) Rv. 204763 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Sequestro conservativo - Parte civile - Diritto all'avviso ed alla partecipazione all'udienza di riesame - Sussistenza.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
La parte civile che ha ottenuto il sequestro conservativo è portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misura cautelare ed è pertanto, sulla base dei principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 318, 324 e 127 cod. proc. pen., titolare del diritto di ottenere la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame, nonché di partecipare all'udienza medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)