Sez. U, Sentenza n. 1551 del 05/02/2002 (Rv. 552087 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici ma non economici - Azione risarcitoria commisurata alle retribuzioni non conseguite - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Diritto patrimoniale conseguenziale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro l'amministrazione avente ad oggetto la richiesta dell'impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, del resto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale. (Fattispecie attinente ad una fase del rapporto di impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)