Sez. U, Sentenza n. 92 del 07/03/2001 (Rv. 544478 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Assunzione con effetti retroattivi a fini giuridici ma non economici - Azione risarcitorie commisurata alle retribuzioni non conseguite - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Diritto patrimoniale conseguenziale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie antecedente al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro l'amministrazione, che abbia ad oggetto la richiesta dell'impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, del resto costituito con efficacia retroattiva, con conseguente esclusione della possibilità di configurare un diritto patrimoniale conseguenziale (fattispecie attinente ad una fase del rapporto di P.I. antecedente la data del discrimine di cui al D.Lgs n.80 del 1998).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)