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Sez. L, Sentenza n. 2852 del 13/02/2004 (Rv. 570122 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Presunzione assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Condizioni - Accertamento - Devoluzione al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570122-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, la utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. La sussistenza o meno della modestia dell'apporto va accertata in concreto, e il relativo apprezzamento costituisce valutazione di fato, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza della fattispecie vietata nell'appalto di lavori di pulizia in una autorimessa di autobus, non attribuendo rilevanza alla circostanza che l'impianto fisso di autolavaggio fosse di proprietà della società appaltante, a fronte del fatto che tutti gli altri strumenti o materiali di lavoro per la pulizia dell'autorimessa e degli autobus erano di proprietà dell'impresa appaltatrice, alla quale faceva capo una organizzazione imprenditoriale.)

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)