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Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 26/04/1978 (Rv. 391321 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO - COSTRUZIONE DEL MURO - OBBLIGO DI TENER CONTO DI EVENTI FUTURI COLLEGABILI ALLE INIZIATIVE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO INFERIORE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391321-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE; FONDI A DISLIVELLO - COSTRUZIONE DEL MURO - OBBLIGO DI TENER CONTO DI EVENTI FUTURI COLLEGABILI ALLE INIZIATIVE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO INFERIORE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

L'art 887 cod civ, che disciplina la costruzione del muro di separazione tra fondi a dislivello, si limita a stabilire la ripartizione delle spese di costruzione e di conservazione del muro stesso, senza imporre al proprietario che costruisce il muro obblighi piu ampi di quello, derivante dal principio generale del neminem laedere, di non recare danno o far insorgere pericolo di danno per il vicino, secondo la situazione dei luoghi e la posizione dei fondi finitimi: in particolare, deve escludersi che nella costruzione del muro debba tenersi conto di eventi futuri, collegabili alle iniziative del proprietario del fondo inferiore, le quali, del resto, debbono essere realizzate in armonia con la situazione obbiettiva dei luoghi, in essa compreso il muro, cosi come realizzato. (nella specie la SC, nel confermare l'impugnata decisione, ha ribadito che il proprietario del fondo inferiore, il quale abbia proceduto a lavori di sbancamento del proprio terreno sino a livello inferiore a quello delle fondamenta del muro di confine, non puo pretendere il risarcimento dei danni conseguenti al crollo del muro stesso e al dissesto della rampa di accesso all'edificio sottostante).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)