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Sez. 2, Sentenza n. 12431 del 12/10/2001 (Rv. 549602 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso di cause - Causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l'evento - Causa efficiente esclusiva - Configurabilità - Fattispecie - Fondi a dislivello - Costruzione del muro - Obbligo di tener conto di eventi futuri collegabili ad iniziative del proprietario del fondo superiore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549602-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In tema di condotta dannosa, il principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni, di esso rispondono gli autori di ciascuna delle azioni stesse, dovendosi riconoscere ad ognuna di esse uguale efficacia causativa, senza possibilità di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta, trova il suo necessario temperamento nell'altro principio della causalità efficiente o causalità giuridica, desumibile dal comma secondo dell'art. 41 cod. pen., in base al quale se un evento è riferibile a più azioni colpose, ma tra esse una sola, per la sua efficacia causale, risulta tale da rendere giuridicamente irrilevante le altre cause preesistenti, dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'azione sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. (Nella specie, la S.C., nel confermare l'impugnata decisione, ha ribadito che il proprietario del fondo superiore, il quale abbia effettuato un'imponente attività edificatoria e la costruzione di una strada sulla fascia più prossima all'intercapedine costruita precedentemente dal proprietario del fondo inferiore, non può pretendere il rifacimento del muro crollato o l'equivalente risarcimento del danno in conseguenza del crollo, dovendosi ritenere la sua attività causa efficiente dell'evento, né è onere del proprietario che costruisce il muro tenere conto di eventi futuri collegabili alle iniziative del proprietario del fondo superiore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)