Sez. 3, Sentenza n. 2161 del 18/07/1974 (Rv. 370512 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il disporre la rinnovazione dell'indagine tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il quale puo rigettare la relativa istanza quando abbia considerato esaurienti i risultati gia conseguiti dalla consulenza espletata. (V 3229'71, mass n 354646).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)