Sez. 3, Sentenza n. 3229 del 10/11/1971 (Rv. 354646 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
La rinnovazione delle indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il rigetto della relativa istanza avanzata dalla parte non e soggetta a censura in Sede di legittimita anche se non sia stata diffusamente motivata, essendo sufficiente che il giudice abbia riconosciuto come esaurienti i risultati gia conseguiti dalla consulenza espletata, perche in tale riconoscimento e adeguatamente contenuta la ragione che lo ha indotto a non ammettere la nuova indagine. (V 843'71, mass n 350697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)