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Sez. 3, Sentenza n. 3229 del 10/11/1971 (Rv. 354646 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354646-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI PARTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*

La rinnovazione delle indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il rigetto della relativa istanza avanzata dalla parte non e soggetta a censura in Sede di legittimita anche se non sia stata diffusamente motivata, essendo sufficiente che il giudice abbia riconosciuto come esaurienti i risultati gia conseguiti dalla consulenza espletata, perche in tale riconoscimento e adeguatamente contenuta la ragione che lo ha indotto a non ammettere la nuova indagine. (V 843'71, mass n 350697).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)