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Sez. 1, Sentenza n. 7033 del 28/07/1997 (Rv. 506303 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Vizi della notifica del ricorso - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Termine per la notifica del controricorso - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506303-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

In ipotesi del ricorso per Cassazione notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato e non all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, dovendo da tale circostanza desumersi che l'atto abbia raggiunto il suo scopo,; tuttavia, essendo la sanatoria contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in virtù dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)