Sez. 2, Sentenza n. 6628 del 06/12/1988 (Rv. 460924 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL RICORSO - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL RICORSO - DECORRENZA.*
La nullità della notificazione, perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, è sanata con efficacia ex tunc dalla Costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo; ma poiché la sanatoria è contestuale alla Costituzione del convenuto, dell'appellato o del resistente, deve ritenersi tempestiva, nell'ipotesi del ricorso per Cassazione, la notifica del controricorso, ancorché oltre il termine posto dall'art. 370 cod. proc. civ., non avendo, tale termine, iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso. (V 4079/85, mass n 441602; (V 5247/83, mass n 430129; (V 4754/78, mass n 394448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)