Sez. 5 - , Sentenza n. 27278 del 25/09/2023 (Rv. 669045 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione Italia-Germania - Art. 15, paragrafo 1 - Stato contraente di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa - Individuazione - Luogo di presenza fisica del lavoratore nell'esercizio dell'attività oggetto di remunerazione. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema imposte sui redditi di lavoro dipendente, alla luce dell'art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Legge 24/11/1992 num. 459 art. 15 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)