diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26383 del 07/09/2022 (Rv. 665747 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione Italia - Germania - Art. 15 - Retribuzione e indennità corrisposte al lavoratore - Regime fiscale - Criteri. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665747-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposte sul reddito, alla luce dell'art. 15 della Convenzione Italia-Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con l. n. 459 del 1992, che àncora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato, per determinare il corretto regime fiscale della retribuzione e delle indennità corrisposte al lavoratore dipendente vanno utilizzati i criteri della residenza fiscale del percipiente al momento della corresponsione e del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha dato causa alla erogazione degli emolumenti.

Legge 24/11/1992 num. 459, DPR 22/12/1989 num. 917 art. 23 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)