diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 27/03/1996 (Rv. 496625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione - Direttamente all'amministrazione dello Stato interessata - Radicale nullità - Sanatoria per effetto della costituzione della convenuta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato, notificato presso l'Ufficio che ha emanato l'avviso di rettifica impugnato, è inammissibile. Infatti, la consegna dell'atto direttamente all'amministrazione interessata integra una ipotesi di nullità radicale, rilevabile d'ufficio e sanabile soltanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma dell'art. 11 del R.D. n. 16111 del 1933, per effetto della costituzione del convenuto, atteso che la notifica di qualunque atto processuale diretto ad un'amministrazione dello Stato si effettua in persona del Ministro in carica competente e la consegna dell'atto deve essere effettuata, a pena di nullità, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è portata la causa o, in caso di ricorso per cassazione, presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)