Sez. 2 - , Sentenza n. 773 del 13/01/2017 (Rv. 642218 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa - Procedimento “ex lege” n. 689 del 1981 - Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. prosecutorio - Sentenza - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione del giudice di rinvio, ai sensi del d.lgs. n. 40 del 2006 – Irrilevanza - Conseguenze - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, proposta, “ex lege” n. 689 del 1981, anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza pronunciata dal tribunale quale giudice di primo ed unico grado, individuato a seguito di cassazione con rinvio (cd. prosecutorio), seppur pubblicata dopo il 2 marzo 2006 - e, cioè, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. citato - non è soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione, senza che rilevi (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) l'intervenuta modifica, nel corso del giudizio di rinvio, del regime di impugnabilità della decisione cassata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)