Sez. 1, Sentenza n. 6610 del 11/06/1991 (Rv. 472619 - 01)
Società - In genere - Differenze dalla comunione - Tipi di società | Contratto costitutivo - Assunzione in comune della responsabilità e dei rischi dell'impresa - Necessità.
Società - In genere - Differenze dalla comunione - Tipi di società
Con riguardo al contratto avente ad oggetto l'apporto di beni o servizi per la ripartizione degli utili di attività imprenditoriale, la costituzione di una società, anziché di una mera associazione in partecipazione o cointeressenza, postula l'assunzione in comune della responsabilità e dei rischi dell'impresa (ancorché spetti ad uno solo dei contraenti il potere di amministrazione), e, pertanto, va esclusa in presenza di clausole incompatibili con detto requisito (quali quelle che prevedano la forfettizzazione degli utili indipendentemente dai risultati, ovvero la restituzione dell'apporto anche in corso di attività).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2554
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)