Sez. 5, Sentenza n. 16445 del 18/06/2008 (Rv. 604380 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Associazione in partecipazione - Differenze dalla società di persone - Imputabilità degli utili prodotti in forma associata a fini fiscali al solo associante - Sussistenza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, gli utili di impresa prodotti ed accertati per l'attività commerciale della associazione in partecipazione vanno, interamente ed esclusivamente, imputati all'associante, non essendo applicabili all'associazione in partecipazione i principi di imputazione del reddito propri delle società di persone, che implicano la presenza di un autonomo patrimonio comune, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2549, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)