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Sez. 5, Sentenza n. 3903 del 26/02/2004 (Rv. 570591 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Debitore tornato "in bonis" - Riacquisto del potere di amministrare il proprio patrimonio e di esercitare i relativi diritti - Configurabilità - Riapertura del fallimento - Necessità - Esclusione - Conseguenze - IVA - Credito d'imposta anteriore al fallimento - Istanza di rimborso da parte dell'ex fallito - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570591-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

Dopo la chiusura del fallimento per i motivi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il debitore tornato "in bonis" riacquista comunque il potere di disporre del proprio patrimonio e di esercitare le azioni relative (anche se concernenti rapporti verso terzi anteriori all'apertura del fallimento), ove non sia stata disposta, per qualsiasi ragione, la riapertura del fallimento; ciò in quanto, nel caso di non integrale soddisfacimento dei creditori in sede concorsuale, l'art. 121 della legge fallimentare non condiziona il detto esercizio, in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti al fallimento e comunque residuati alla chiusura, alla previa riapertura del fallimento. Ne consegue che il contribuente, tornato "in bonis", è direttamente legittimato a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito di IVA anteriore al fallimento ed in esso ricompreso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Legge Falliment. art. 121, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 121, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)