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Sez. 3, Sentenza n. 20947 del 30/09/2009 (Rv. 609524 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Fallimento di una società e dei suoi amministratori - Permanenza in carica dei medesimi - Conseguenze - Chiusura del fallimento - Recupero del potere di rappresentanza degli organi sociali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609524-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni "in bonis" a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 120, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2274, Cod. Civ. art. 2275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)