Sez. 1, Sentenza n. 4616 del 22/05/1990 (Rv. 467324 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ IN FORZA DI RAPPORTO ORGANICO - OBBLIGATORIETÀ - CARENZA O INCOMPLETEZZA DELL'INDICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ IN FORZA DI RAPPORTO ORGANICO - OBBLIGATORIETÀ - CARENZA O INCOMPLETEZZA DELL'INDICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONE.*
In tema di ricorso alle commissioni tributarie, l'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il quale, a pena d'inammissibilità dell'atto e di conseguente definitività del provvedimento impositivo impugnato (non quindi di nullità dell'atto stesso, sanabile "ex" art. 164 cod. proc. civ.), impone, fra l'altro, ove l'istante agisca a mezzo di rappresentante, l'indicazione di quest'ultimo, trova applicazione anche nell'ipotesi del rappresentante, in forza di rapporto organico, di una società. Peraltro, pure in detto caso, la carente od incompleta indicazione del rappresentante determina quell'inammissibilità solo quando sia causa di incertezza assoluta al riguardo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)