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Sez. 5, Sentenza n. 5572 del 03/05/2000 (Rv. 536124 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE | Rappresentante legale del contribuente - Individuazione - Indicazioni necessarie - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536124-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente inficia l'atto medesimo e ne determina la inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo, senza che tale vizio possa ritenersi passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)