Sez. 5, Sentenza n. 17864 del 30/07/2010 (Rv. 614682 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Denuncia di eventi successivi alla registrazione comportanti l'ulteriore liquidazione di imposta - Eventi comportanti il diritto al rimborso - Applicabilità - Tardività della denuncia - Decadenza del diritto al rimborso - Configurabilità - Esclusione - Forma particolare per la denuncia - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel prevedere la denuncia, entro venti giorni, degli eventi successivi alla registrazione comportanti l'ulteriore liquidazione di imposta, si applica non solo all'ipotesi in cui tale liquidazione comporti un incremento dell'imposta stessa, ma anche ad eventi da cui derivi per il contribuente il diritto al rimborso, nel qual caso, mancando una specifica previsione di decadenza, va escluso sia che la tardività della denuncia comporti la perdita del diritto al rimborso risultante dalla nuova liquidazione, sia che la denuncia dell'evento debba avvenire in una forma determinata e concretarsi in un atto distinto dall'istanza di rimborso medesima. (Fattispecie relativa ad un contratto di cessione di ramo di azienda il cui prezzo definitivo era ancorato a criteri determinabili in una data futura prestabilita).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)