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Sez. 5, Sentenza n. 12988 del 05/09/2003 (Rv. 566579 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Fatti sopravvenuti - Obbligo di denuncia all'Ufficio da parte del contribuente - Esclusione - Termine di decadenza - Individuazione - <Dies a quo> - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566579-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di decadenza dalle agevolazioni <prima casa>, di cui all'art. 1, comma sesto, legge 22 aprile 1982, n. 168 (e di altre analoghe previsioni legislative), per fatti sopravvenuti, non trovano applicazione gli artt. 18 d.P.R. n. 634 del 1972 e 19 d.P.R. n. 131 del 1986 che stabiliscono l'obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all'Ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta. Ne consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell'ipotesi dell'omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 18, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)