Sez. 3, Sentenza n. 43946 del 21/09/2004 Ud. (dep. 11/11/2004) Rv. 230478 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Residui di produzione - Riutilizzo quali concime agricolo - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, la riutilizzazione come concime agricolo del cosiddetto "pastazzo" di agrumi, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, non esclude lo stesso dal regime dei rifiuti, atteso che sotto il profilo oggettivo rientra tra i residui di produzione e sotto il profilo soggettivo la destinazione ad operazioni di smaltimento e di recupero rientra nell'ipotesi nella quale il detentore del rifiuto abbia deciso di disfarsi dello stesso, in quanto tra le operazioni di recupero indicate nell'Allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è compresa quella di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)