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Sez. 3, Sentenza n. 12366 del 08/03/2005 Ud. (dep. 01/04/2005) Rv. 231074 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Residui di produzione - Scarti vegetali di agrumi in fermentazione - Disciplina degli ammendanti organici - Applicabilità - Esclusione - D.Lgs. n. 22 del 1997 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231074-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il cosiddetto "pastazzo di agrumi", composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorchè siano ancora presenti processi fermentativi non è qualificabile quale ammendante vegetale semplice utilizzabile in agricoltura ai sensi dell'Allegato IC della Legge 19 ottobre 1984 n. 748, come modificato dal D.M. amb. 25 marzo 1998, e rientra nella disciplina del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che per la esclusione dalle disposizioni sui rifiuti deve trattarsi di prodotto non fermentato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, DM Ambiente 25/03/1998, Legge 19/10/1984 num. 748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)