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Sez. L - , Sentenza n. 30033 del 13/10/2022 (Rv. 665834 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo di previdenza per il personale di volo - Limite massimo di retribuzione pensionabile - Determinazione - Criteri - Anzianità contributiva - Contribuzione ricongiunta - Esclusione - Effettiva iscrizione al Fondo volo - Necessità.
Stato
decisa il 2022-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665834-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

In tema di prestazioni pensionistiche in favore del personale di volo, ai fini della determinazione del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui all'art. 8 della l. n. 29 del 1979 deve aversi riguardo agli anni di effettiva iscrizione al Fondo Volo, così come previsto dalla citata disposizione, senza che rilevino al riguardo la contribuzione derivante da riscatti o ricongiunzioni di periodi assicurativi.

Legge 07/02/1979 num. 29 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)