Sez. L, Sentenza n. 2905 del 16/02/2004 (Rv. 570137 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo volo - Richiesta di ricongiunzione della posizione contributiva - Requisiti per la pensione di anzianità - Irrilevanza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Nel sistema di previdenza per il personale di volo dipendente da imprese di navigazione aerea, l'art. 22 della legge 13 luglio 1965 n. 859 per la pensione di anzianità e di invalidità prevede uno specifico requisito di contribuzione obbligatoria al Fondo; tale specificità rileva, dopo il ricongiungimento, allorché l'iscritto al Fondo volo chiede un trattamento previdenziale erogato dal Fondo stesso, atteso che gli artt. 1, commi terzo e quarto, e secondo legge 7 febbraio 1979, n.29, vanno interpretati nel senso che, ove l'assicurato richieda con un'unica domanda la ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi, sottoposti dalla legge a regimi diversi di ricongiunzione, ciascun periodo resterà soggetto alle regole sue proprie. Tuttavia, qualora l'assicurato si limiti a chiedere il mero accertamento della computabilità dell'anzianità contributiva ricongiunta nel Fondo volo, senza chiedere un trattamento pensionistico, non viene in rilievo il meccanismo di cui all'art. 22, ponendosi tale problema solo ove l'assicurato chieda un trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)