Sez. 2, Sentenza n. 5259 del 10/10/1979 (Rv. 401853 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - DECISIONE SULLA QUESTIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - DECISIONE SULLA QUESTIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni di procuratore o di avvocato in materia civile, previsto negli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela: pertanto, in caso di contestazione sul punto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal supposto debitore va decisa secondo le regole del giudizio ordinario, con sentenza appellabile. (V 568/79, mass n 396695).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)