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Sez. 2, Sentenza n. 568 del 25/01/1979 (Rv. 396695 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PRESUPPOSTO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - DECISIONE ERRONEAMENTE ADOTTATA SECONDO IL RITO SPECIALE CON SEMPLICE ORDINANZA - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RITENUTO ASSORBIMENTO DELLA QUESTIONE DELLA SUSSISTENZA DEL PREDETTO RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396695-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PRESUPPOSTO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA - DECISIONE ERRONEAMENTE ADOTTATA SECONDO IL RITO SPECIALE CON SEMPLICE ORDINANZA - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RITENUTO ASSORBIMENTO DELLA QUESTIONE DELLA SUSSISTENZA DEL PREDETTO RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni di procuratore o di avvocato in materia civile, previsto negli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela, onde, se il cliente escluda il conferimento dell'incarico, il processo deve svolgersi nelle forme ordinarie e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Pertanto, ove il tribunale decida erroneamente la controversia, secondo il rito speciale, con semplice ordinanza, il provvedimento, avendo sostanziale natura di sentenza, puo essere impugnato soltanto con l'appello: e cio anche se il tribunale non abbia esplicitamente deciso la questione della sussistenza del rapporto di clientela, ritenendola assorbita da quella relativa al quantum. (V 953/75, mass n 374342; (V 215/70, mass n 345026; (V 693/73, mass n 352865).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)