Sez. L, Sentenza n. 12886 del 09/06/2014 (Rv. 631271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI | Attività negoziale della parte datoriale - Contenuto - Gestione concreta del rapporti di lavoro- Responsabilità verso il lavoratore - Sussistenza - Fattispecie in tema di rapporto di lavoro con un'associazione non riconosciuta.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI
Nell'ambito di un rapporto di durata, quale è quello di lavoro, l'attività negoziale della parte datoriale (e, quindi, di chi per essa effettivamente agisce) non si esaurisce nella stipulazione del contratto di lavoro, ma si realizza anche negli atti di gestione del rapporto, e, in particolare, nell'esercizio dei poteri direttivi e di controllo sulla prestazione dell'attività lavorativa, in modo tale che ne risulti indirizzato e definito concretamente il contenuto dell'obbligazione del prestatore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., di due coniugi che, in qualità di legali rappresentanti di un'associazione non riconosciuta, avevano concretamente gestito il rapporto di lavoro di un dipendente dell'associazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)