Sez. L, Sentenza n. 8919 del 11/05/2004 (Rv. 572780 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti di associazioni non riconosciute - Responsabilità personale e solidale dei rappresentanti di quest'ultima - Esclusione - Condizioni - Instaurazione del rapporto previdenziale con l'ente assicuratore - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 38 cod. civ., non è configurabile responsabilità personale e solidale con l'associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell'associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la prova del rapporto previdenziale instaurato con l'ente assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)