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Sez. L, Sentenza n. 8919 del 11/05/2004 (Rv. 572780 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti di associazioni non riconosciute - Responsabilità personale e solidale dei rappresentanti di quest'ultima - Esclusione - Condizioni - Instaurazione del rapporto previdenziale con l'ente assicuratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572780-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 38 cod. civ., non è configurabile responsabilità personale e solidale con l'associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell'associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la prova del rapporto previdenziale instaurato con l'ente assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)